Regolamento per la valutazione delle domande di pubblicità sanitaria dell'ordine dei medici di Bologna

PUBBLICITÀ A MEZZO INTERNET

Premesse

La legge 5 febbraio 1992 n. 175, come modificata con leggi 26.02.1999 n. 42 e 14 ottobre 1999, n. 362, non ha esplicitamente e direttamente previsto l’utilizzo della rete Internet quale strumento di diffusione dei messaggi pubblicitari.

Sul punto la FNOMCEO, con Comunicazione 10 novembre 1999, n. 124, ha reso noto l’orientamento assunto dal Comitato Centrale, a parere del quale la pubblicità a mezzo Internet deve rispettare i dettati della legge n. 175/’92 nonché dell’art. 53 del Codice di Deontologia Medica.

Questo Ordine reputa inoltre che, con riferimento ai messaggi privi di connotati strettamente pubblicitari, sia imprescindibile il dettato dell’art. 54 del Codice Deontologico in tema di informazione sanitaria la quale, proprio perché ivi consentita con “ogni mezzo” ed “in qualsiasi forma”, potrà essere effettuata anche attraverso gli strumenti telematici.

In questo senso, peraltro, si orientava la proposta di ulteriore modifica ed integrazione della legge n. 175/’92 messa a punto nel febbraio 2002 dalla Commissione Pubblicità istituita in seno alla FNOMCEO, la quale ipotizzava la legittimità della diffusione in rete di siti Internet destinati a fini professionali, nonché di quelli concernenti la diffusione di consulenze professionali, e rinviava all’adozione di linee guida ad hoc da parte del Ministero della Salute, previo parere vincolante delle Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, sentite le organizzazioni e le associazioni per la difesa dei consumatori.

Nelle more dell’esame e dell’eventuale approvazione da parte del Parlamento di tale proposta di legge, il continuo e costante perfezionamento degli strumenti di comunicazione telematica per la diffusione di notizie attraverso la rete, nonché il crescente numero di richieste di pubblicità a mezzo Internet da parte degli iscritti e delle strutture sanitarie private, hanno reso più che mai urgente la necessità di dotarsi di regole certe per una uniforme e coerente valutazione delle domande, una conseguente eguale parità di trattamento di tutti gli iscritti ed un’informazione corretta e veritiera ai cittadini.

Con tali finalità è stato pertanto stilato il Regolamento interno di seguito riportato.

REGOLAMENTO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PUBBLICITÀ A MEZZO INTERNET

PRINCIPI GENERALI

art. 1

1. È consentita la pubblicità sanitaria effettuata attraverso siti Internet previo rilascio di apposito nulla osta da parte dell’Ordine.

2. Il nulla osta è rilasciato su domanda dell’interessato.

3. La domanda, redatta su carta semplice e sottoscritta in calce dall’iscritto ovvero dal Direttore Sanitario della struttura autorizzata, dovrà essere corredato della seguente documentazione:

a) copia del documento di registrazione del sito;

b) copia stampata a colori delle singole pagine di cui si compone il sito;

c) segnalazione della presenza di eventuali filmati;

d) comunicazione della password rilasciata ai fini dell’accesso all’eventuale zona del sito riservata ai professionisti;

e) dichiarazione autografa di conformità del sito ai contenuti del presente Regolamento.

4. L’Ordine rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

5. Ogni variazione apportata all’originaria composizione del sito necessita di nuovo nulla osta dell’Ordine.

art. 2

1. Il sito dovrà essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o odontoiatra interessato o del legale rappresentante della struttura autorizzata.

2. Non è consentita l’utilizzazione di spazi Web gratuiti e di redirect su altri providers.

art. 3

La denominazione del sito Web e l’eventuale indirizzo e-mail devono contenere riferimenti diretti atti ad identificare il medico, l’odontoiatra sanitario o la struttura sanitaria.

art. 4

1. Il sito Web deve essere visualizzabile mediante l’utilizzo dei browser più comuni.

2. Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche consone al decoro della professione e prive dei connotati tipici della pubblicità commerciale.

3. Non sono consentite animazioni ad eccezione dei filmati di carattere scientifico. In tale ipotesi, ove le scene riprodotte possono turbare la sensibilità degli utenti, deve essere richiesto apposito preventivo consenso ai fini dell’accesso alla pagina.

4. Per la corretta visualizzazione del sito non deve essere richiesta l’installazione di software e/o plug-in, né di cookies.

5. È consentita la riproduzione della piantina stradale atta ad identificare l’ubicazione dello studio medico e/o odontoiatrico e della struttura.

6. È vietata l’indicazione delle tariffe professionali praticate.

art. 5

1. Il sito Web non deve ospitare spazi pubblicitari (cosiddetti “banner”) o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici legati all’esercizio dell’attività professionale.

2. Sono esclusi da tale divieto gli spazi pubblicitari tecnici la cui presenza sul sito ha lo scopo di fornire all’utente strumenti utili di visualizzazione dei dati (ad esempio: software per leggere documenti, software per la compressione dei dati, ecc.) a condizione che trattasi di programmi shareware o freeware. Sono altresì esclusi gli strumenti utili al proprietario del sito per il controllo e monitoraggio degli accessi (ad esempio: contatori, ecc.).

3. Il sito può contenere una zona riservata per notizie informative destinate unicamente ai professionisti medici o odontoiatri a condizione che lo stesso sia preventivamente identificato attraverso apposito form e venga rilasciata una password di accesso.

art. 6

1. È consentita l’indicazione di link a siti Web di istituzioni pubbliche di rilievo nazionale (Ministero della Salute, FNOMCEO), e locale (Regioni, Province, Comuni), a banche dati di carattere scientifico in ambito sanitario ed a società scientifiche senza fini di lucro.

2. È vietato l’inserimento di link a siti Web di Aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici.

art. 7

1. Il medico e/o l’odontoiatra e le strutture sanitarie possono anche fornire consulenze agli utenti tramite e-mail, con l’avvertenza che una consulenza via email non può considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita medica, che, scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico. In proposito è necessario che nel sito compaia chiaramente apposito avviso che può avere il seguente tenore: “Per doverosa informazione, si ricorda che la visita medica effettuata dal proprio medico abituale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento”.

2. Nel caso in cui gli stessi siano convenzionati con una associazione di mutualità volontaria, possono darne informazione al pubblico.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

art. 8

SINGOLI MEDICI O ODONTOIATRI

1. Oltre alle disposizioni di carattere generale, il medico o l’odontoiatra devono indicare nella home-page del sito l’Ordine provinciale presso il quale sono iscritti ed il relativo numero di iscrizione all’Albo.

2. In attesa di una regolamentazione specifica della materia non è consentito specificare la pratica di medicine non convenzionali.

art. 9

STRUTTURE SANITARIE

1. La struttura sanitaria, qualunque sia l’ambito di attività, deve indicare nella home-page” del proprio sito:

a) gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria rilasciata dall’autorità competente;

b) il nominativo del Direttore Sanitario e relativa qualifica professionale;

c) le eventuali branche specialistiche oggetto di autorizzazione, con indicazione per ciascuna branca del nominativo del soggetto responsabile con relativa qualifica professionale nonché, anche in altra pagina

d) la Carta dei Servizi Sanitari o comunque informazione similare.

2. Per quanto concerne le notizie informative di esclusivo interesse dei professionisti medici od odontoiatri, è compito del Direttore Sanitario verificare la veridicità delle dichiarazioni degli utenti, anche tramite la collaborazione dell’Ordine professionale. Non appena sarà tecnicamente possibile, tale identificazione potrà essere verificata tramite la firma digitale.

art. 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro il 31 dicembre 2003 tutti gli iscritti, nonché i legali rappresentanti delle strutture sanitarie che abbiano attivato siti Web senza il preventivo nulla osta dell’Ordine devono regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento.

art. 11

NORMA FINALE

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 201 T.U.LL.SS., alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 e agli artt. 53 e 54 del Codice di Deontologia Medica.


tratto da: "BOLLETTINO NOTIZIARIO"  - Anno XXXV - Giugno 2003 - N° 06 - Organo ufficiale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna


 
(pubblicato il 26 Agosto 2003)

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